Il rapporto di agenzia, sia che si tratti di agenti monomandato che plurimandato, può essere interrotto con azione unilaterale da parte dell’agente o dell’impresa per la quale egli opera. In entrambi i casi, esistono dei termini di preavviso che vanno necessariamente osservati e che variano a seconda del tipo di rapporto (mono o plurimandato) e di quale delle parti receda.
Prendendo in esame il CCNL del Commercio, quando si parla di recesso dell’agente assicurativo, viene indicata la prescrizione secondo cui il preavviso dovuto è di tre mesi in caso di agente plurimandatario e di ben cinque mesi in caso di monomandato.
Qualora invece sia la società a recedere, il contratto collettivo stabilisce un preavviso di durata variabile a seconda dell’anzianità di servizio dell’agente con un minimo di tre mesi per anzianità fino a tre anni e un massimo di sei mesi qualora il rapporto sia in essere da almeno sei anni.
Tralasciando quanto indicato dal CCNL di riferimento, i termini di preavviso sono stabiliti da legge ordinaria: il Codice Civile definisce, con l’articolo 1750, dei termini base, che possono essere derogati solo in eccesso, che partono da un minimo di un mese, per l’interruzione di rapporti contrattuali a tempo indeterminato durati fino a un anno. Il preavviso aumenta di un ulteriore mese per ogni anno di anzianità di servizio superiore al primo (due mesi di preavviso per rapporti durati fino a due anni, tre mesi per rapporti contrattuali fino a tre anni ecc..) fino a un massimo di sei mesi.
Come detto, i termini prescritti dal Codice Civile sono derogabili solo in aumento. Sono pertanto nulli e privi di effetto, gli accordi che prevedano un obbligo di preavviso di durata inferiore a quanto prescritto dalla legge.
Qualora la parte recedente non rispetti i termini di preavviso stabiliti dalla legge, la controparte ha diritto ad un adeguato risarcimento il cui ammontare sarà pari alla alla media delle provvigioni maturate negli ultimi 12 mesi moltiplicata per i mesi “mancati” di preavviso.
L’accordo collettivo del Commercio, per quanto riguarda questo conteggio, stabilisce altresì che “ove più favorevole la media retributiva per la determinazione dell’indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.”
Per far valere la sua posizione, la parte non recedente che veda violato il diritto al preavviso, potrà agire mediante decreto ingiuntivo, fino al soddisfacimento del suo diritto.