Dopo anni di attesa (il vecchio contratto collettivo era scaduto già da tre anni) e dopo lunghi mesi di trattative, il 22 febbraio di quest’anno ha visto la luce il nuovo contratto assicurativo Ania collettivo, stipulato dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e i sindacati di categoria.
Il nuovo contratto assicurativo, che dovrebbe presto inglobare anche l’attuale CCNL AISA (riguardante i dipendenti delle società di assicurazione e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali a esse) e il contratto assicurativo Alleanza, al momento della sua entrata in vigore coinvolge 48 mila lavoratori, e presenta importanti novità rispetto al passato.
In primis, il nuovo contratto assicurativo, prevede un aumento dei minimi retributivi pari a € 103 lordi, da realizzarsi in tre tranche (01 gennaio 2018, 01 gennaio 2019 e 01 luglio 2019), unitamente all’erogazione di un rimborso una tantum pari a €400 lordi per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del rinnovo e al 31/12/2014 a titolo rimborso per gli arretrati riguardanti il periodo 01/07/2013 – 31/12/2014. Questo rimborso, andrà liquidato entro il 31/05/2017 e, nel caso in cui il dipendente decida di destinare la somma alla previdenza complementare la somma salirà fino a € 489 netti, essendo il contributo al fondo esentasse. Per quanto concerni gli eventuali arretrati relativi al periodo 01/01/2015 – 31/03/2017, è previsto un contributo di € 720.
Per quanto concerne i Funzionari, il nuovo contratto assicurativo prevede che questo livello non sia più suddiviso in tre (Funzionari I, II e III) ma in due sottocategorie (Business e Senior), con mantenimento degli attuali livelli retributivi.
Altro tema oggetto di importanti discussioni in passato, è stato quello dell’orario lavorativo. Il contratto assicurativo Ania, conferma l’attuale distribuzione oraria (37 ore settimanali) e prevede che, in caso di comprovate esigenze, le singole Aziende possano chiedere l’apertura di un tavolo di dialogo con le RSA per estendere l’attività lavorativa. Qualora, entro 30 giorni dall’inizio della fase negoziale, le parti non siano giunte ad un accordo, la singola società potrà alternativamente:
- Richiedere fino a un massimo di 23 venerdì pomeriggio nell’anno, con termine dell’orario lavorativo fissato alle 17. Le ore extra lavorate, dovranno essere recuperate entro la fine di ciascun quadrimestre in una o più giornate. Nei casi di mancato recupero tali ore saranno retribuite su base ordinaria.
- Fermo restando le 37 ore settimanali, l’orario sarà ripartito in uguale numero di ore per i cinque giorni lavorativi, con ingresso alle 8, pausa pranzo minimo 45 minuti e uscita alle 16,15, ferme le flessibilità orarie previste dai CIA aziendali.
Altro tema oggetto di doverosa attenzione, è quello riguardante gli impiegati nei contact center. Il nuovo contratto assicurativo Ania stabilisce per queste realtà piena flessibilità operativa e prevede per gli addetti, la possibilità di svolgere, in caso di necessità, attività riconducibili al terzo livello amministrativo, con conseguenti adeguamenti retributivi e normativi.