Secondo quanto disposto dall’articolo 2043 del Codice Civile “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questa forma di responsabilità civile, nota come responsabilità extracontrattuale, opera per tutti i fatti della vita privata e dunque, anche qualora il danno sia determinato dalla conduzione di un veicolo a motore con la Compagnia assicuratrice del danneggiante chiamata a rispondere per i danni conseguenti da incidente stradale.
Per rendere più veloce l’iter di risarcimento del danno e, offrire una miglior tutela al danneggiato, con l’articolo 149 del codice delle assicurazioni, è stata introdotta la procedura di risarcimento diretto del danno.
In caso di attuazione di tale precetto, possibile solo qualora sussistano specifiche condizioni, il risarcimento diretto del danno che spetta al danneggiato, non viene riconosciuto dalla Compagnia di assicurazione del danneggiante ma direttamente dall’assicuratore di chi il danno lo ha subito.
Il legislatore, ha stabilito i casi specifici in cui questa norma può trovare applicazione. In particolare:
- il sinistro vede coinvolti due veicoli
- i mezzi interessati sono stati immatricolati in Italia, a San Marino o Città del Vaticano
- entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati
- le Compagnie assicuratrici devono aver aderito alla convenzione CARD
È necessario specificare che non tutti i danni conseguenti da sinistro possono trovare ristoro mediante questa procedura. Nello specifico, potranno essere risarciti:
- i danni riportati dal veicolo
- i danni alle cose trasportate di appartenenti al conducente o al proprietario del mezzo
- le lesioni personali lievi (danno biologico e invalidità permanente fino al 9%)
Per tutti gli altri casi, resta in vigore la procedura ordinaria di risarcimento del danno, come disciplinata dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni.
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto del danno, la Compagnia che opera materialmente la liquidazione, ha il diritto di rivalersi nella misura e con la modalità previste dalla convenzione CARD, nei confronti della Compagnia del danneggiante.