Come previsto dal Decreto del Ministro della Giustizia del 22 Settembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n° 238 del 11/11/2016), a partire dal prossimo 11 ottobre scatterà l’obbligo per gli Avvocati di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura “della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.
Per quanto riguarda la copertura della responsabilità, questa è estesa a qualsiasi danno che colpisca terzi (non sono considerati tali né i collaboratori né i familiari dell’assicurato), sia esso “patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”, ivi compresi i casi di colpa grave.
Per “attività professionale”, per la protezione della quale è richiesta la sottoscrizione della polizza assicurativa da parte degli Avvocati, si intende l’attività svolta a titolo di rappresentanza e difesa dinnanzi all’Autorità Giudiziaria o ad Arbitri, la consulenza o assistenza stragiudiziale, la redazione di pareri e l’assistenza del cliente in mediazione o negoziazione assistita.
È inoltre necessario che l’avvocato si tuteli per i danni causati dall’operato dei suoi collaboratori, dei dipendenti e dei praticanti (sia per dolo che per colpa grave), oltre che per i danni derivanti dalla custodia di documenti titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
La polizza assicurativa per Avvocati deve altresì prevedere la retroattività illimitata e un periodo di ultrattività (efficacia postuma del contratto, dopo la cessazione dell’attività da parte dell’assicurato) per almeno dieci anni e deve escludere la possibilità di recesso da parte dell’assicuratore a seguito di denuncia o liquidazione di un sinistro.
Sono altresì stati stabiliti dalla legge, i massimali minimi della copertura che variano da €350.000 a €1.000.0000, in base al fatturato dell’ultimo esercizio chiuso e alla forma (collettiva o individuale) in cui viene svolta l’attività.
Per quanto riguarda gli infortuni, la polizza assicurativa per Avvocati dovrà operare durante lo svolgimento delle attività del professionista, ivi compresi gli spostamenti che questi debba affrontare. Anche in questo caso, sono stati previsti massimali minimi per le garanzie obbligatorie Invalidità Permanente, Morte e Diaria da Inabilità Temporanea.
Gli estremi delle polizze devono essere messi a disposizione presso l’Ordine di appartenenza e il CNF oltre che sui propri siti Internet.