La stipula di un contratto di assicurazione presuppone che l’assicurato fornisca precise informazioni riguardo il rischio contro il quale richiede copertura.

Tale operazione viene svolta, solitamente, mediante la compilazione e sottoscrizione di un questionario che è fondamentale per la Compagnia al fine di stimare adeguatamente il rischio a cui si esporrebbe e, dunque, valutarne le condizioni (economiche e di garanzia) nonché l’opportunità stessa della sua assunzione. È indispensabile dunque che le informazioni fornite dal potenziale cliente rappresentino la realtà, senza alcuna distorsione o dimenticanza. Ma cosa succede qualora vengano rese dichiarazioni false o reticenti?

Gli effetti prodotti dal comportamento dell’assicurato sono diversi a seconda che venga accertata o meno la presenza di dolo o colpa grave (ex art. 1892 Codice Civile).

In caso affermativo, il contratto assicurativo diviene annullabile e l’assicuratore ha diritto di impugnarlo nel termine perentorio di 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della reticenza.

L’impugnazione e il conseguente annullamento del contratto, non comporta per l’assicuratore l’obbligo di  restituzione dei “premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso al premio convenuto per il primo anno”, mentre in caso di sinistro, non vi sarà alcun obbligo di risarcimento.

Nell’ipotesi in cui, invece, non sia ravvisabile questa fattispecie (art. 1893 Codice Civile), il contratto di assicurazione non è annullabile ma l’assicuratore ha diritto di recedere dallo stesso, mediante impugnazione, rispettando il medesimo termine stabilito per la richiesta di annullamento.

Nel caso disciplinato dall’art. 1893 cc, “se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”.

I questionari pre-emissione contratto di assicurazione sono diffusi solo per alcuni rami e comunque la scelta di compilarli o meno dipende anche dalle singole compagnie che ne richiederanno l’obbligatorietà limitatamente ad alcune condizioni ben specifiche.

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